Cos'è l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è un beneficio economico erogato dall'INPS agli invalidi civili totali (100% di invalidità) che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita.

Si tratta di un sussidio non vincolato al reddito: spetta indipendentemente da quanto guadagna il beneficiario o la sua famiglia. È invece vincolato al riconoscimento di una specifica condizione sanitaria.

L'indennità è erogata per 12 mensilità all'anno e può essere richiesta sia per anziani sia per persone più giovani con disabilità grave. Per gli anziani è uno dei principali strumenti di supporto economico in caso di non autosufficienza.

Importo dell'indennità nel 2026

Nel 2026, l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento è di €542,02 al mese. L'importo viene rivalutato annualmente in base agli adeguamenti ISTAT decisi dall'INPS.

Su base annuale, il beneficiario percepisce quindi €6.504,24 all'anno (12 × €542,02). L'erogazione avviene mensilmente, in via posticipata, sul canale di pagamento scelto al momento della domanda (conto corrente, conto BancoPosta, libretto postale).

L'indennità di accompagnamento non è soggetta a IRPEF e non rientra nel reddito imponibile. Non concorre quindi al calcolo dell'ISEE ordinario (ma può rilevare per altri calcoli specifici).

Requisiti per ottenere l'indennità

Per ottenere l'indennità di accompagnamento devono coesistere tre requisiti:

  • Requisito sanitario: riconoscimento di invalidità civile totale (100%) e di impossibilità a deambulare senza accompagnatore o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
  • Requisito di cittadinanza: cittadinanza italiana, oppure cittadinanza UE con iscrizione anagrafica, oppure cittadinanza extra-UE con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolo equipollente.
  • Requisito di residenza: residenza stabile e abituale in Italia.

Non sono richiesti requisiti reddituali o contributivi: il beneficio è universale per chi possiede la condizione sanitaria certificata.

Chi può richiedere l'indennità per un anziano

L'indennità può essere richiesta:

  • Direttamente dall'anziano interessato, se capace di intendere e di volere.
  • Dal tutore o amministratore di sostegno, se è stato nominato dal Tribunale.
  • Da un familiare delegato, tramite delega specifica controfirmata.
  • Da un patronato (CAF, ACLI, INCA, INAS, INAPI ecc.) su mandato dell'interessato o di chi ne ha titolo. Il servizio del patronato è gratuito.

Procedura per fare domanda

La procedura per richiedere l'indennità di accompagnamento si articola in due fasi distinte:

Fase 1 — Certificato medico introduttivo

Il primo passo è far redigere dal medico di famiglia (o medico abilitato) il certificato medico introduttivo tramite il portale INPS. Il medico inserisce diagnosi, patologie, gravità delle limitazioni e il sistema genera un codice univoco. La validità del certificato è di 90 giorni.

Fase 2 — Domanda di accertamento

Entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico, presentare la domanda di accertamento sanitario all'INPS. Si può fare:

  • Tramite il portale INPS con SPID, CIE o CNS.
  • Tramite un patronato (gratuito).
  • Tramite il contact center INPS 803.164 (gratuito da fisso).

L'INPS convoca poi l'anziano a visita medica presso una Commissione Medico-Legale composta da medici INPS e ASL. La Commissione redige un verbale che certifica (o nega) il diritto all'indennità.

Tempistiche di erogazione

I tempi medi di erogazione dell'indennità sono i seguenti:

  • 30-90 giorni dal deposito della domanda per la convocazione alla visita medica (variabile per Regione e periodo dell'anno).
  • 10-30 giorni per la redazione del verbale dopo la visita.
  • 15-45 giorni per la liquidazione del primo pagamento dopo il verbale positivo.

L'indennità è erogata con decorrenza retroattiva a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (e non da quando avviene la visita). È quindi importante non rimandare la domanda.

Per anziani in condizioni gravi e patologie oncologiche è prevista una procedura accelerata (visita entro 15 giorni, decisione entro 30 giorni).

Documenti da preparare

Per la domanda di indennità di accompagnamento servono:

  • Documento d'identità dell'anziano e del richiedente.
  • Codice fiscale dell'anziano.
  • Codice univoco del certificato medico introduttivo (rilasciato dal medico).
  • Documentazione clinica: cartelle ospedaliere, referti di visite specialistiche, esami, prescrizioni di farmaci, documentazione di patologie croniche.
  • Verbali precedenti di invalidità civile (se esistenti).
  • Eventuale nomina di tutore o amministratore di sostegno.
  • IBAN del conto su cui ricevere il pagamento.

Cumulo con altri benefici

L'indennità di accompagnamento è compatibile con:

  • Pensione di invalidità civile (sopra una certa soglia di invalidità).
  • Pensione di reversibilità.
  • Pensione di vecchiaia e pensione anticipata.
  • Stipendio o pensione di lavoro.
  • Quota sanitaria coperta dalla Regione per ricovero in RSA accreditata.

L'indennità è incompatibile con:

  • Indennità accompagnamento erogata dall'INAIL per stesso evento invalidante.
  • Ricovero gratuito in struttura sanitaria a carico totale dello Stato (es. ricovero ospedaliero di lungo periodo). In questo caso l'indennità è sospesa per la durata del ricovero gratuito.

Importante: il ricovero in RSA convenzionata con il SSN non sospende l'indennità, perché la quota a carico della famiglia è comunque presente. Solo il ricovero totalmente a carico pubblico interrompe l'erogazione.

Ricorsi in caso di rigetto

Se la Commissione Medico-Legale dell'INPS rigetta la domanda, è possibile presentare un ricorso giurisdizionale al Tribunale del lavoro, sezione previdenza, entro 180 giorni dalla notifica del verbale negativo.

Il ricorso richiede l'assistenza obbligatoria di un avvocato. Patronati e CAF possono indirizzare verso legali specializzati. È previsto inoltre l'Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), una procedura obbligatoria prima del giudizio di merito.

Per ricorsi vinti, l'INPS deve erogare l'indennità con effetto retroattivo dalla data di presentazione della domanda originaria, oltre agli interessi legali.

Domande frequenti

Qual è l'importo dell'indennità di accompagnamento nel 2026?

Nel 2026 l'importo è di €542,02 al mese, erogato per 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario o della famiglia.

Chi può richiedere l'indennità di accompagnamento?

Possono richiederla persone con invalidità civile totale (100%) certificata, che non riescano a deambulare senza accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. La domanda può essere presentata dall'interessato, dal tutore, da un familiare delegato o da un patronato (gratuitamente).

Quanto tempo serve per ottenere l'indennità?

Dai 90 ai 180 giorni dal deposito della domanda. Per casi gravi è prevista una procedura accelerata (entro 30-45 giorni). L'erogazione è retroattiva dal mese successivo alla domanda.

L'indennità è cumulabile con la pensione?

Sì, l'indennità di accompagnamento è cumulabile con la pensione di vecchiaia, di invalidità civile, di reversibilità e con stipendio o pensione di lavoro. Non è cumulabile solo con indennità INAIL per lo stesso evento o con ricovero gratuito in struttura totalmente a carico pubblico.

Cosa fare se la domanda viene rigettata?

Si può presentare ricorso al Tribunale del lavoro entro 180 giorni dalla notifica del verbale negativo, con l'assistenza obbligatoria di un avvocato. Prima del giudizio è prevista la procedura di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).